
- Articoli di Psicologia giuridica
- da interattivamente
- 4 Giugno 2015
- 0
Il ruolo dello Psicologo giuridico: identità, formazione e tutela della Professionalità
di Daniela Pajardi
Professore Associato di Psicologia Giuridica
Università di Urbino
Gli Psicologi che si occupano di Psicologia giuridica sono in notevole aumento in questi ultimi anni, sia per una maggiore sensibilità dei Magistrati alle problematiche psicologiche di alcune situazioni (separazioni dei coniugi, danno alla salute, ecc.) sia per il crescente numero di situazioni in cui i Magistrati sentono la necessità di un supporto tecnico, come ad esempio i reati sui minori.
Allo Psicologo giuridico si aprono quindi nuove possibilità professionali, per far fronte alle quali deve acquisire nuove competenze professionali e specializzare il suo intervento.
Si tratta di un campo professionale in cui è necessaria estrema cautela e competenza specifica: la gravità delle decisioni che conseguono alle valutazioni (affidamento dei figli, idoneità all’adozione, ecc.) è evidente.
Sono inoltre in aumento le situazioni in cui l’operato degli Psicologi in ambito forense diventa oggetto di materia disciplinare presso gli Ordini o di causa per responsabilità professionale, a dimostrare come questa attività sia in fase di sviluppo ma sia anche oggetto di attenta e critica valutazione.
CHI E’ (O DOVREBBE ESSERE) LO PSICOLOGO GIURIDICO
Lo svilupparsi di questo settore di attività rende necessario ancora una volta sottolineare che chi si definisce Psicologo giuridico non è un qualsiasi Psicologo che risponde ai quesiti del diritto, ma uno Psicologo che ha maturato una particolare esperienza in questo campo, che conosce non solo le leggi ma il contesto culturale e professionale in cui gli operatori del diritto si muovono, che sa contestualizzare i propri strumenti diagnostici e di intervento, che ha bene presente la specificità del lavoro clinico, sociale ed educativo in ambito forense.
Non è, infatti, sufficiente, ed anzi è fortemente foriero di equivoci, errori di valutazione ed incomprensione con i Magistrati, trasporre gli strumenti professionali della Psicologia nel contesto giudiziario senza una adeguata formazione e specializzazione.
La Psicologia giuridica si appresta a vivere una fase di maggiore considerazione e riconoscimento da parte del diritto, fase da tempo auspicata e che deve essere affrontata con preparazione e serietà anche per contrastare il fenomeno delle interferenze con le altre categorie professionali coinvolte sui questi temi.
I RAPPORTI CON LE ALTRE FIGURE PROFESSIONALI
Lo scorcio di realtà che ho visto nella mia attività professionale, sia accademica che di consulente tecnico, nonché il confronto con colleghi che operano in diversi Tribunali, mi portano a proporre delle riflessioni in proposito ed a lanciare delle provocazioni che mi auguro suscitino discussione, alla quale potrebbe poi essere dato uno spazio in un momento di confronto diretto (un incontro, un seminario o simile). Non vorrei che l’effetto sia solo un ulteriore “piangersi addosso” sulla nostra debolezza e sul potere della classe medica, perché sarebbe decisamente inutile.
La domanda che ci dobbiamo porre è quella circa l’immagine che la Psicologia ha saputo offrire al diritto e circa la capacità della Psicologia di calarsi nel mondo giuridico e di risultare una disciplina adeguata ed in grado di rispondere ai quesiti che il diritto pone in modo non astratto ma utile ed usufruibile per il diritto stesso.
Anche in Psicologia giuridica si ripresenta, infatti, la sovrapposizione di competenze e la rivalità professionale con i Medici Psichiatri, Neuropsichiatri infantili, Criminologi, Medici legali, finanche Sociologi e Pedagogisti.
La materia giuridica è una materia che richiama fortemente il concetto di interdisciplinarietà: penso che questo sia un valore importante, ed in tale senso mi sono espressa in diversi contesti. Ritengo però necessario distinguere tra interdisciplinarietà che crea ricchezza, confronto ed interazione di saperi e sovrapposizione ed interferenza nei reciproci saperi e ruoli professionali.
Questa situazione di confronto-scontro tra professionalità si riverbera nell’ambito dell’attività di consulenza per i Magistrati (Consulente Tecnico d’ufficio – CTU – o Perito ): osserviamo, come peraltro anche in altri campi applicativi, una diffusa abitudine dei Magistrati a non fare adeguata distinzione di competenze.
Tale confusione deriva anche dalla consuetudine a lavorare con professionisti che comunque hanno maturato una specifica preparazione sul campo e che magari già si conoscono, ma molto anche dalla mancanza di conoscenza delle specificità professionali in gioco. Si assiste quindi a casi di separazione dei coniugi in cui la scelta di affidamento del minore venga affidata ad un Pediatra o a casi di danno biologico di natura psichica in cui sia chiamato come consulente un Neurochirurgo. Senza arrivare a questi eccessi, è comunque assolutamente quotidiana la confusione di ruoli in generale tra Psicologi e Psichiatri, che si complica quando ci sono soggetti minori con i Neuropsichiatri infantili (anche per la valutazione dei genitori) ed in ambito penale o di valutazione del danno con i medici-legali. Ciò che sorprende è che tale confusione avvenga anche quando i professionisti delle altre categorie non hanno magari competenza o formazione forense specifica (ad eccezione ovviamente dei Medici legali che sono specializzati sui temi forensi) di particolare rilievo che ne giustifichino la preferenza.
DUE AMBITI ESEMPLIFICATIVI: L’IMPUTABILITA’ E LA VALUTAZIONE DEL DANNO
In alcuni ambiti forensi la scelta tra Psicologi e altri professionisti presenta poi delle specifiche criticità: possiamo portare l’esempio dell’imputabilità dei soggetti adulti e della valutazione del danno alla persona.
E’ da molto che gli Psicologi giuridici evidenziano come la nostra disciplina abbia piena dignità scientifica per rispondere al quesito sull’imputabilità. Crea confusione in questo ambito fare riferimento all’art. 220 del codice di procedura penale: questo articolo vieta la perizia sulle qualità personali indipendenti da causa patologica, ma non si pronuncia su chi abbia la competenza per fare invece la valutazione sulla capacità di intendere e di volere (art.85 codice penale).
Attualmente chi svolge queste valutazione sono gli Psichiatri e i Medici-legali. Ciò che sorprende è che essi vengano nominati anche indipendentemente da una specifica competenza degli Psichiatri in ambito forense e dei Medici legali sulla clinica della psiche. Non sempre, infatti, sono professionisti che hanno una formazione forense o criminologia, ma sembra che comunque la formazione medica sia di per sé una garanzia di competenze su questa tematica.
Il quesito sull’imputabilità si centra su una competenza diagnostica: si tratta di una competenza che appartiene al patrimonio scientifico e professionale della Psicologia clinica, anzi ne è il fulcro. Si tratta di una competenza dello Psicologo clinico, non necessariamente Psicoterapeuta, dato che la competenza diagnostica qui necessaria è diversa da quella terapeutica.
Nella realtà il ruolo dello Psicologo, anche specializzato in ambito forense è invece decisamente residuale e raramente viene nominato come perito d’ufficio.
L’esclusione degli Psicologi da queste valutazioni sembrerebbe rispondere più che a dettami giuridici ad una tradizione dei Magistrati a rivolgersi ai Medici ed un interesse di questi ultimi a sottolineare, anche utilitaristicamente, la loro competenza specifica in materia. Il risultato è che l’unico spazio facilmente concesso è quello ancillare della somministrazione e interpretazione di test, strumenti che in genere i Medici non conoscono.
Il tema del danno alla persona è di recente acquisizione e riguarda gli effetti sulla psiche di eventi traumatici di vario genere. Le voci di danno che possono essere di nostra pertinenza sono il danno biologico di natura psichica ed il cosiddetto danno esistenziale o, secondo recenti orientamenti, danno non patrimoniale da violazione di diritti costituzionalmente lesi.
La disciplina che da sempre si è occupata del danno sul piano fisico è stata la Medicina legale. Essa ha tradotto in termini medici le indicazioni giuridiche, ha elaborato guide di quantificazione, criteri di identificazione della relazione causale tra evento e danno, ecc.; in questo senso la competenza della Medicina legale è centrale nella valutazione del danno alla persona.
Il danno psichico richiede però anche altre competenze che non sono di solito di patrimonio dei Medici legali, né sul piano teorico né su quello metodologico, ma lo sono piuttosto della Psicologia e della Psichiatria. La valutazione del danno comporta una diagnosi di disturbi che sono principalmente di tipo depressivo, ansiogeno o post-traumatico.
La soluzione ideale in questo ambito sarebbe una consulenza tecnica collegiale che riunisca le più importanti dimensioni del problema (medico legale e psichico) ma non sempre ciò è possibile per i costi relativi.
La realtà attuale è che il riferimento per le CTU sia il Medico legale; lo Psicologo è decisamente una figura secondaria, anche a fronte di una crescente presenza di professionisti che si stanno specializzando su questo tema, senz’altro molto tecnico ed in continua evoluzione sul piano giuridico.
Ciò non è solo dovuto ad una scarsa considerazione da parte dei Magistrati, ma a volte proprio dei Colleghi Medici. In tal senso esistono anche casi concreti. Una collega di Milano è stata nominata CTU in una valutazione sul danno psichico: il consulente di parte ne ha chiesto la ricusazione sostenendo che la CTU non aveva una base professionale medica e che questo tipo di valutazione richiedesse una competenza prima di tutto medico legale. Il Magistrato ha rigettato il ricorso sostenendo l’adeguatezza delle competenze professionali sul caso di CTU Psicologo.
Si tratta di un provvedimento importante, di un segnale positivo di apertura alla Psicologia in questo ambito.
Diverso è l’esito di molti contatti con avvocati che in caso di valutazione di parte di un “danno da mobbing”, una forma di danno che possiamo definire squisitamente psicologica e relazionale, hanno chiesto espressamente un parere medico legale e non hanno accettato quello di uno Psicologo, pur specializzato in ambito forense.
Il ruolo dello Psicologo nell’attività forense è certo complesso e forse ad un passaggio critico e storicamente importante, di rilancio di immagine scientifica e professionale della Psicologia in ambito forense. In questo senso l’approvazione da parte dell’Ordine Nazionale dei requisiti minimi
per l’iscrizione all’Elenco dei consulenti del Magistrato presso i Tribunali è uno dei segni di riconoscimento che per muoversi in questo ambito sia necessario una conoscenza del contesto giuridico.
Per sostenere la crescita e una più adeguata immagine scientifica e professionale in questo settore si rende necessario ancora una volta sottolineare che lo Psicologo giuridico non è un qualsiasi Psicologo che risponde ai quesiti del diritto, ma appunto uno Psicologo opportunamente formato.
Questa specializzazione dovrebbe certo essere richiesta anche ai professionisti delle altre discipline e non solo per senso per un discorso scientifico e professionale ma anche per un discorso deontologico.
Specializzare dei professionisti e, in parallelo, delineare specificità e competenze dello Psicologo nei diversi ambiti forensi, promuovere verso i giuristi l’immagine della Psicologia, confrontarsi concretamente con i Magistrati sulle loro aspettative nei confronti della nomina di un CTU, sono solo alcuni passi iniziali ma inevitabili che andrebbero fatti in sinergia tra mondo professionale, Università e Ordini per smuovere l’atteggiamento attuale verso la Psicologia e non radicarsi solo in una sterile lamentela.
* parte di questo articolo è stato pubblicato anche sulla “Newsletter” dell’Ordine della Lombardia